Ripartizione delle indennità dall’utilizzazione delle prestazioni dal vivo e di supporti audio non disponibili in commercio
Questa ripartizione funziona in base al sistema di dichiarazione. Gli interpreti (musicisti, cantanti, direttori d’orchestra, speaker, ecc.), che hanno collaborato a simili registrazioni utilizzate dalle relative emittenti, hanno diritto ad un compenso.Vengono prese in considerazione:
- trasmissioni di concerti
- registrazioni proprie delle emittenti radio
- prestazioni di speakeraggio e prestazioni musicali nei radiodrammi
- prestazioni di speakeraggio e prestazioni musicali negli spot pubblicitari, nei jingles e nelle sigle
Il criterio determinante per il calcolo dell’indennità è la durata d’emissione (in minuti) dell’opera interpretata alla radio. Nel caso di spot e sigle, fa stato il numero di spot prodotti. Il regolamento di ripartizione (in tedesco o francese) di SWISSPERFORM, approvato dall’autorità di sorveglianza, stabilisce le modalità nei dettagli.
Queste utilizzazioni non sono purtroppo rilevate (o lo sono in maniera incompleta) negli elenchi d’emissione delle emittenti televisive e non possono essere paragonate elettronicamente con le banche dati delle opere. È per questo motivo che gli interpreti devono dichiarare ogni anno tali prestazioni, affinché la ripartizione possa essere eseguita.
Le trasmissioni di concerti, le produzioni di teatro, cabaret e danza, nonché le prestazioni artistiche negli show, ecc., vengono dichiarate tramite il formulario «Concerti e show».
Le prestazioni di speakeraggio negli spot pubblicitari, nonché le prestazioni musicali nella pubblicità o sotto forma di jingles e sigle, vengono dichiarate tramite il formulario «Spot pubblicitari & sigle».