Troverà qui le risposte alle domande più frequenti sull’adesione nonché sul relativo trasferimento fiduciario dei suoi diritti alla Cooperativa svizzera degli artisti interpreti SIG.
Se non trova alcuna risposta alla sua domanda, voglia per cortesia contattarci tramite e-mail oppure telefonicamente.
Accettazione degli statuti e dei regolamenti
Gli statuti ed i regolamenti sono parti integranti indispensabili nelle relazioni giuridiche tra una società ed i suoi membri. Per diventare membro, deve accettare gli statuti ed i regolamenti vigenti. In qualità di membro otterrà in seguito il diritto di parola sotto forma di un voto da esprimere all’assemblea generale.
Trasferimento dei diritti
Il trasferimento dei diritti è l’elemento centrale tramite il quale lei incarica la SIG di gestire i suoi diritti nel suo interesse. Si tratta soprattutto di garantirle una rappresentanza adeguata ed equa negli ambiti difficilmente o per niente accessibili al singolo individuo (vedi anche la domanda sulla gestione autonoma dei diritti).
La legge sul diritto d’autore (LDA) garantisce agli artisti interpreti diversi diritti esclusivi e diritti al compenso, in modo che possano gestire l’uso e lo sfruttamento delle loro opere e prestazioni. La trascrizione dei diritti trasferiti corrisponde nel contenuto e nella compilazione alla LDA attualmente in vigore. Si tratta sostanzialmente dei seguenti diritti di: diffondere, ritrasmettere, far vedere o udire, mettere a disposizione, rappresentare, riprodurre, dare in prestito, dare in locazione, sincronizzare le prestazioni e la relativa fissazione (registrazione).
Da un lato, le basi giuridiche su cui poggiano i suoi diritti possono cambiare a seguito di revisioni legislative. Dall’altro, la SIG si adopera, proprio nel settore dell’utilizzazione elettronica, di rafforzare i diritti degli interpreti e ad esempio di negoziare nuove indennità per i suoi membri. Questo sarebbe enormemente difficile, se non addirittura impossibile, se per ogni modifica delle basi giuridiche o prima di ogni trattativa contrattuale si dovesse ottenere previamente l’accordo di tutti i membri.
In linea di massima può gestire anche autonomamente i suoi diritti esclusivi secondo la LDA. Vi sono tuttavia singoli settori che per legge possono essere gestiti solo da una società di gestione (ad es. SWISSPERFORM). Anche nei restanti settori può rivelarsi utile aderire ad un’organizzazione che gestisce collettivamente i diritti di protezione affini. Il singolo individuo generalmente non ha né il tempo né i mezzi per far valere i propri diritti nei confronti degli utilizzatori.
No. La SIG non produce da sé delle registrazioni e non mette nemmeno le sue prestazioni a disposizione per la loro diffusione o ritrasmissione o per l’utilizzazione online. Provvede piuttosto a far sì che una determinata utilizzazione venga indennizzata o al contrario vietata.
Questa clausola aggiuntiva indica esplicitamente che il sopra citato mandato di rappresentanza affidato alla SIG, si applica a livello mondiale, dato che gli interpreti sono titolari in tutto il mondo dei diritti esclusivi trasferiti.
Alla luce delle possibilità di manipolazione attraverso le nuove tecnologie, la legge sul diritto d’autore riconosce agli interpreti una specifica tutela della personalità per le loro prestazioni. Si tratta di proteggere la prestazione da qualsiasi danneggiamento mediante distorsione, troncamento o qualsiasi altro genere di modificazione della prestazione che andrebbe a ledere la reputazione del suo interprete (diritto all’integrità). Indipendentemente da questo, nel caso di un’utilizzazione non autorizzata, può trattarsi anche del diritto di menzione del nome, vale a dire del diritto di riconoscimento della qualità di interprete.
Lotta contro la pirateria e contro l’elusione di misure di protezione tecniche e la cancellazione di informazioni elettroniche
No, la SIG non perseguirà ogni forma di pirateria. Nella lotta contro tale fenomeno si prospettano i due seguenti scenari: lei personalmente scopre un’utilizzazione che non ha autorizzato oppure la SIG si imbatte nell’ambito delle proprie ricerche su un’utilizzazione che probabilmente non è stata autorizzata. Nel primo caso, può informarne la SIG e autorizzarla ad agire contro l’utilizzazione in questione. Nel secondo caso, sarà la SIG a chiederle se è a conoscenza dell’utilizzo della sua prestazione e come intende procedere. Ha sempre la possibilità di sospendere un divieto d’utilizzazione precedentemente stabilito oppure di concedere un’autorizzazione a posteriori ad un utilizzatore.
Sì, la SIG prenderà preventivamente accordi con lei. Dato che la SIG può far valere i diritti che lei le ha trasferito ai fini della lotta contro la pirateria solo in stretto accordo con lei, la SIG intenterà un’azione legale contro l’uso non autorizzato delle sue prestazioni solo previo il suo consenso esplicito in merito.
Rappresentanza dei miei interessi all’interno di SWISSPERFORM e nei confronti di terzi
SWISSPERFORM rappresenta tutti/e i/le titolari dei diritti di protezione affini, quindi oltre agli interpreti anche i produttori e gli organismi di diffusione, mentre la SIG rappresenta esclusivamente gli interpreti.
Spesso gli interessi tra le emittenti e i produttori da un lato e gli interpreti dall’altro sono contraddittori. Il trasferimento supplementare dei suoi diritti alla SIG permette una migliore tutela degli interessi specifici degli interpreti nei confronti di quelli degli organismi di diffusione e dei produttori. I produttori musicali ad esempio cedono molti diritti all’IFPI (International Federation of the Phonographic Industry), per farli gestire secondo le loro necessità (e talvolta senza tener conto degli interessi degli interpreti). Il trasferimento alla SIG fa da contrappeso necessario per stimolare i produttori a collaborare con gli interpreti anche nel settore delle nuove tecnologie.
Un trasferimento dei suoi diritti a SWISSPERFORM è nel suo interesse anche perché SWISSPERFORM copre settori in cui la SIG non opera (e viceversa). La SIG e SWISSPERFORM collaborano strettamente in molti settori e pertanto anche il contratto di gestione è identico. Solo firmando entrambe le dichiarazioni i suoi diritti saranno tutelati in modo esaustivo.
La SIG effettua su mandato di SWISSPERFORM la ripartizione delle indennità nei settori “supporti audio non disponibili in commercio e prestazioni dal vivo (radio)”, “musica sui supporti audiovisivi (TV)” e “altre prestazioni audiovisive (TV)”. Gli artisti devono dichiarare alla SIG le relative emissioni. Registrando e controllando le dichiarazioni, può succedere che la SIG trovi anche partecipanti che non hanno dichiarato alcuna emissione. Affinché questi possano, ciascuno in maniera indipendente, far parte della ripartizione della SIG, è indispensabile che la SIG disponga di un mandato per la tutela degli interessi all’interno di SWISSPERFORM.
Sì, deve farlo. Nei settori “supporti audio non disponibili in commercio e prestazioni dal vivo (radio)”, “musica sui supporti audiovisivi (TV)” e “altre prestazioni audiovisive (TV)” si applica il consueto sistema di dichiarazione. La SIG non dispone dei dati che le permettono di rilevare autonomamente tutte le utilizzazioni dei suoi membri, e in particolare gli organismi di diffusione non sono tenuti a dichiarare a SWISSPERFORM o alla SIG le trasmissioni diffuse al di fuori del settore “utilizzo di supporti audio disponibili in commercio” (ad es. drammi radiofonici, registrazioni di concerti, pubblicità, ecc.), motivo per cui deve continuare a dichiarare le sue emissioni.
Accordi contrattuali con altre organizzazioni
L’indennità per l’utilizzazione delle prestazioni è nella maggior parte dei casi oggetto di trattative tra partner contrattuali. Può pertanto rivelarsi opportuno accordarsi con altre organizzazioni e/o eventualmente svolgere le trattative congiuntamente. Questo in genere migliora la propria posizione di negoziazione e aumenta gli introiti. Questo articolo intende garantire che la SIG possa collaborare con altre organizzazioni e concludere in maniera indipendente dei contratti di cooperazione o degli accordi.
Trasferimento dei diritti in contrasto con la SIG
All’interno dei diritti trasferiti risultano innanzitutto i diritti finanziari del singolo membro nei confronti della SIG. Il presente articolo chiarisce che i suddetti diritti non possono essere trasferiti a terze parti esterne, quali ad esempio associazioni, organizzazioni oppure anche privati, senza l’approvazione della SIG; questo per fare in modo che i mezzi finanziari gestiti dalla SIG per i propri membri non possano essere usati per uno scopo diverso da quello previsto (ovvero non contro gli interessi degli artisti interpreti aventi diritto).