FAQ

Membri

Troverà qui le risposte alle domande più frequenti sull’adesione nonché sul relativo trasferimento fiduciario dei suoi diritti alla Cooperativa degli artisti interpreti.

Accettazione degli statuti e dei regolamenti

Perché devo accettare gli statuti ed i regolamenti della Cooperativa degli artisti interpreti?

Gli statuti ed i regolamenti sono parti integranti indispensabili nelle relazioni giuridiche tra una società ed i suoi membri. Per diventare membro, deve accettare gli statuti ed i regolamenti vigenti. In qualità di membro otterrà in seguito il diritto di parola sotto forma di un voto da esprimere all’assemblea generale.

Trasferimento dei diritti

Perché devo trasferire dei diritti alla Cooperativa degli artisti interpreti?

Il trasferimento dei diritti è l’elemento centrale tramite il quale lei incarica la Cooperativa degli artisti interpreti di gestire i suoi diritti nel suo interesse. Si tratta soprattutto di garantirle una rappresentanza adeguata ed equa negli ambiti difficilmente o per niente accessibili al singolo individuo (vedi anche la domanda sulla gestione autonoma dei diritti).

Quali sono i diritti che devo trasferire?

La legge sul diritto d’autore (LDA) garantisce agli artisti interpreti diversi diritti esclusivi e diritti al compenso, in modo che possano gestire l’uso e lo sfruttamento delle loro opere e prestazioni. La trascrizione dei diritti trasferiti corrisponde nel contenuto e nella compilazione alla LDA attualmente in vigore. Si tratta sostanzialmente dei seguenti diritti di: diffondere, ritrasmettere, far vedere o udire, mettere a disposizione, rappresentare, riprodurre, dare in prestito, dare in locazione, sincronizzare le prestazioni e la relativa fissazione (registrazione).

Perché devo trasferire anche i diritti futuri?

Da un lato, le basi giuridiche su cui poggiano i suoi diritti possono cambiare a seguito di revisioni legislative. Dall’altro, la SIG si adopera, proprio nel settore dell’utilizzazione elettronica, di rafforzare i diritti degli interpreti e ad esempio di negoziare nuove indennità per i suoi membri. Questo sarebbe enormemente difficile, se non addirittura impossibile, se per ogni modifica delle basi giuridiche o prima di ogni trattativa contrattuale si dovesse ottenere previamente l’accordo di tutti i membri.

Non posso gestire autonomamente tali diritti?

In linea di massima può gestire anche autonomamente i suoi diritti esclusivi secondo la LDA. Vi sono tuttavia singoli settori che per legge possono essere gestiti solo da una società di gestione (ad es. SWISSPERFORM). Anche nei restanti settori può rivelarsi utile aderire ad un’organizzazione che gestisce collettivamente i diritti di protezione affini. Il singolo individuo generalmente non ha né il tempo né i mezzi per far valere i propri diritti nei confronti degli utilizzatori.

D’ora in poi la Cooperativa degli artisti interpreti sarà produttrice delle mie prestazioni e le metterà a disposizione delle emittenti o delle piattaforme online?

No. La Cooperativa degli artisti interpreti non produce da sé delle registrazioni e non mette nemmeno le sue prestazioni a disposizione per la loro diffusione o ritrasmissione o per l’utilizzazione online. Provvede piuttosto a far sì che una determinata utilizzazione venga indennizzata o al contrario vietata.

Perché devo trasferire dei diritti alla Cooperativa degli artisti interpreti a livello mondiale?

Questa clausola aggiuntiva indica esplicitamente che il sopra citato mandato di rappresentanza affidato alla Cooperativa degli artisti interpreti, si applica a livello mondiale, dato che gli interpreti sono titolari in tutto il mondo dei diritti esclusivi trasferiti.

Cosa sono i diritti di personalità artistica e perché questi devono essere rappresentati dalla Cooperativa degli artisti interpreti?

Alla luce delle possibilità di manipolazione attraverso le nuove tecnologie, la legge sul diritto d’autore riconosce agli interpreti una specifica tutela della personalità per le loro prestazioni. Si tratta di proteggere la prestazione da qualsiasi danneggiamento mediante distorsione, troncamento o qualsiasi altro genere di modificazione della prestazione che andrebbe a ledere la reputazione del suo interprete (diritto all’integrità). Indipendentemente da questo, nel caso di un’utilizzazione non autorizzata, può trattarsi anche del diritto di menzione del nome, vale a dire del diritto di riconoscimento della qualità di interprete.

Lotta contro la pirateria e contro l’elusione di misure di protezione tecniche e la cancellazione di informazioni elettroniche

La Cooperativa degli artisti interpreti s’impegnerà a perseguire ogni forma di pirateria relativa alle mie prestazioni?

No, la Cooperativa degli artisti interpreti non perseguirà ogni forma di pirateria. Nella lotta contro tale fenomeno si prospettano i due seguenti scenari: lei personalmente scopre un’utilizzazione che non ha autorizzato oppure la Cooperativa degli artisti interpreti si imbatte nell’ambito delle proprie ricerche su un’utilizzazione che probabilmente non è stata autorizzata. Nel primo caso, può informarne la Cooperativa degli artisti interpreti e autorizzarla ad agire contro l’utilizzazione in questione. Nel secondo caso, sarà la Cooperativa degli artisti interpreti a chiederle se è a conoscenza dell’utilizzo della sua prestazione e come intende procedere. Ha sempre la possibilità di sospendere un divieto d’utilizzazione precedentemente stabilito oppure di concedere un’autorizzazione a posteriori ad un utilizzatore.

La Cooperativa degli artisti interpreti m’informa se agisce per via legale contro l’utilizzazione non autorizzata delle mie prestazioni?

Sì, la Cooperativa degli artisti interpreti prenderà preventivamente accordi con lei. Dato che la Cooperativa degli artisti interpreti può far valere i diritti che lei le ha trasferito ai fini della lotta contro la pirateria solo in stretto accordo con lei, la Cooperativa degli artisti interpreti intenterà un’azione legale contro l’uso non autorizzato delle sue prestazioni solo previo il suo consenso esplicito in merito.

Rappresentanza dei miei interessi all’interno di SWISSPERFORM e nei confronti di terzi

Perché devo aderire sia a SWISSPERFORM che alla Cooperativa degli artisti interpreti e trasferire i diritti ad entrambe?

SWISSPERFORM rappresenta tutti/e i/le titolari dei diritti di protezione affini, quindi oltre agli interpreti anche i produttori e gli organismi di diffusione, mentre la Cooperativa degli artisti interpreti rappresenta esclusivamente gli interpreti.

Spesso gli interessi tra le emittenti e i produttori da un lato e gli interpreti dall’altro sono contraddittori. Il trasferimento supplementare dei suoi diritti alla Cooperativa degli artisti interpreti permette una migliore tutela degli interessi specifici degli interpreti nei confronti di quelli degli organismi di diffusione e dei produttori. I produttori musicali ad esempio cedono molti diritti all’IFPI (International Federation of the Phonographic Industry), per farli gestire secondo le loro necessità (e talvolta senza tener conto degli interessi degli interpreti). Il trasferimento alla Cooperativa degli artisti interpreti fa da contrappeso necessario per stimolare i produttori a collaborare con gli interpreti anche nel settore delle nuove tecnologie.

Un trasferimento dei suoi diritti a SWISSPERFORM è nel suo interesse anche perché SWISSPERFORM copre settori in cui la SIG non opera (e viceversa). La Cooperativa degli artisti interpreti e SWISSPERFORM collaborano strettamente in molti settori e pertanto anche il contratto di gestione è identico. Solo firmando entrambe le dichiarazioni i suoi diritti saranno tutelati in modo esaustivo.

Sono già membro di SWISSPERFORM: perché devo incaricare anche la Cooperativa degli artisti interpreti della rappresentanza dei miei interessi presso di loro?

La Cooperativa degli artisti interpreti effettua su mandato di SWISSPERFORM la ripartizione delle indennità nei settori “supporti audio non disponibili in commercio e prestazioni dal vivo (radio)”, “musica sui supporti audiovisivi (TV)” e “altre prestazioni audiovisive (TV)”. Gli artisti devono dichiarare alla SIG le relative emissioni. Registrando e controllando le dichiarazioni, può succedere che la Cooperativa degli artisti interpreti trovi anche partecipanti che non hanno dichiarato alcuna emissione. Affinché questi possano, ciascuno in maniera indipendente, far parte della ripartizione della Cooperativa degli artisti interpreti, è indispensabile che la Cooperativa degli artisti interpreti disponga di un mandato per la tutela degli interessi all’interno di SWISSPERFORM.

Non sono quindi più tenuto ad inoltrare alla Cooperativa degli artisti interpreti le dichiarazioni di emissione delle mie prestazioni dal vivo alla radio e alla TV?

Sì, deve farlo. Nei settori “supporti audio non disponibili in commercio e prestazioni dal vivo (radio)”, “musica sui supporti audiovisivi (TV)” e “altre prestazioni audiovisive (TV)” si applica il consueto sistema di dichiarazione. La Cooperativa degli artisti interpreti non dispone dei dati che le permettono di rilevare autonomamente tutte le utilizzazioni dei suoi membri, e in particolare gli organismi di diffusione non sono tenuti a dichiarare a SWISSPERFORM o alla Cooperativa degli artisti interpreti le trasmissioni diffuse al di fuori del settore “utilizzo di supporti audio disponibili in commercio” (ad es. drammi radiofonici, registrazioni di concerti, pubblicità, ecc.), motivo per cui deve continuare a dichiarare le sue emissioni.

Accordi contrattuali con altre organizzazioni

Perché la Cooperativa degli artisti interpreti conclude accordi con produttori e organismi di diffusione?

L’indennità per l’utilizzazione delle prestazioni è nella maggior parte dei casi oggetto di trattative tra partner contrattuali. Può pertanto rivelarsi opportuno accordarsi con altre organizzazioni e/o eventualmente svolgere le trattative congiuntamente. Questo in genere migliora la propria posizione di negoziazione e aumenta gli introiti. Questo articolo intende garantire che la Cooperativa degli artisti interpreti possa collaborare con altre organizzazioni e concludere in maniera indipendente dei contratti di cooperazione o degli accordi.

Trasferimento dei diritti in contrasto con la Cooperativa degli artisti interpreti

Cosa si intende per «trasferimento dei diritti» e perché questi possono essere trasferiti solo con l’approvazione della Cooperativa degli artisti interpreti?

All’interno dei diritti trasferiti risultano innanzitutto i diritti finanziari del singolo membro nei confronti della Cooperativa degli artisti interpreti. Il presente articolo chiarisce che i suddetti diritti non possono essere trasferiti a terze parti esterne, quali ad esempio associazioni, organizzazioni oppure anche privati, senza l’approvazione della Cooperativa degli artisti interpreti; questo per fare in modo che i mezzi finanziari gestiti dalla Cooperativa degli artisti interpreti per i propri membri non possano essere usati per uno scopo diverso da quello previsto (ovvero non contro gli interessi degli artisti interpreti aventi diritto).

Consulenza

Questa sezione è disponibile solo in tedesco e francese. Seguirà una traduzione.

Ripartizione

In generale

Cosa devo dichiarare alla Cooperativa degli artisti interpreti e cosa a SWISSPERFORM?

Utilizzi alla radio

Musicista e speaker – Dichiarare alla cooperativa degli artisti interpreti: “Utilizzo dei supporti audio non disponibili in commercio e delle prestazioni dal vivo“

  • trasmissioni di concerti
  • registrazioni proprie delle emittenti radio
  • prestazioni di speaker nei radiodrammi, nelle letture, recite, commedie radiofoniche
  • esecuzioni di musica nei radiodrammi
  • prestazioni di speaker nonché esecuzioni di musica negli spot pubblicitari, sotto forma di jingle, sigle e simili
  • rappresentazioni di arte folcloristica

Dichiarare a SWISSPERFORM:

“Utilizzo dei supporti audio disponibili in commercio“
“Utilizzo della musica nei videoclip“ (SRF Selection Musik)

Utilizzi alla TV

Musicista, Attore, Danzatori et Speaker – Dichiarare alla cooperativa degli artisti interpreti: ”Utilizzo della musica sui supporti audiovisivi“

  • musica sulla traccia sonora dei supporti audiovisivi (score music)
  • musica a partire dai supporti audio disponibili in commercio sulla traccia sonora dei supporti audiovisivi
  • musica a partire dai supporti audio non commerciali sulla traccia sonora dei supporti audiovisivi (library music)
  • musica negli spot pubblicitari, sotto forma di jingle, sigle e simili

Dichiarare alla cooperativa degli artisti interpreti: “Utilizzo degli altri spettacoli audiovisivi”

  • trasmissioni di concerti, produzioni di teatro, cabaret e danza
  • prestazioni artistiche negli show televisivi o in formati analoghi
  • danza e prestazioni di attore nei videoclip
  • prestazioni di attore negli spot pubblicitari, sotto forma di jingle, sigle e simili
  • speaker e doppiatori negli spot pubblicitari, sotto forma di jingle, sigle e simili
  • speaker e doppiatori nei film documentari o nei contributi a carattere di documentario
  • speaker e doppiatori in cartoni animali
  • rappresentazioni di arte folcloristica

Dichiarare a SWISSPERFORM: “Utilizzo delle prestazioni in lungometraggi e telefilm“

  • interpreti in lungometraggi, telefilm e sitcom
  • doppiatori in lungometraggi, telefilm e sitcom

Perché devo fare le dichiarazioni di diffusione? Non vengono dichiarate automaticamente?

Con SWISSPERFORM bisogna dichiarare una sola volta i propri supporti audio (discografia) oppure le proprie prestazioni in lungometraggi e telefilm, serie o sitcom (filmografia). Gli organismi di diffusione hanno l’obbligo di presentare per questi settori le dichiarazioni di diffusione, che successivamente possono essere «abbinate» alle banche dati delle opere. In questo modo si possono conteggiare automaticamente gli utilizzi.

Nei settori che vengono conteggiati dalla Cooperativa degli artisti interpreti, gli organismi di diffusione per legge non hanno l‘obbligo di presentare le dichiarazioni di diffusione. Pertanto, non esistono banche dati che consentirebbero una ripartizione completa e automatizzata. È questa la ragione per cui gli utilizzi devono essere dichiarati nuovamente tutti gli anni.

Come faccio a sapere cosa è stato trasmesso, quando e dove?

Spesso la soluzione più semplice consiste nel chiedere al produttore della trasmissione in questione. Anche una breve ricerca nel web spesso è molto utile. Se non dispone di alcuna indicazione oppure non riesce a trovarne, la preghiamo di dichiarare ugualmente la sua prestazione o registrazione e noi cercheremo di aiutarla. Purtroppo, se anche noi non dovessimo riuscire a trovare indicazioni in merito, non potremo elaborare la sua dichiarazione.

Posso indicare anche gli utilizzi online?

No. Per gli utilizzi puramente online SWISSPERFORM non ha ancora fissato gli incassi delle tariffe e non può conteggiare i compensi per questo genere di utilizzi. Se le prestazioni vengono utilizzate in diversi media (ad es. spot pubblicitari), è possibile tenere conto in modo proporzionale degli utilizzi in radio ed in televisione.

Come avvengono le dichiarazioni di diffusione nei settori audio e audiovisivo?

Nel settore audio (utilizzi alla radio) si distingue tra prestazioni musicali (registrazioni di concerti) e prestazioni degli speaker oppure dei/delle musicisti/e in radiodrammi, letture, spot pubblicitari, jingle o simili. In tal senso la compilazione del formulario online è molto semplice.

Nel settore audiovisivo (utilizzi alla TV) la procedura è leggermente più complessa. Per determinare con precisione a quale categoria lei appartiene e come deve procedere, trova di seguito alcuni esempi:

 Scadenze e fatturazione

Scadenza per compilare les dichiarazioni

La dichirazione deve pervenirci al più tardi il 30 giugno.

Compilare les dichiarazioni

Ripartizione ordinaria

La dichiarazione deve pervenirci al più tardi il 30 giugno dell’anno successivo all’utilizzazione in questione.

Esempio: la prestazione si è svolta nel 2023. Quest’ultima può essere dichiarata entro il 30.06.2024. In caso di ritardo, la dichiarazione potrà essere presa in considerazione sia nella ripartizione supplementare oppure nella ripartizione finale. Durante la ripartizione ordinaria, vegono constituite della riserve pari ad almeno il 30% per le dichiarazioni tardive, di cuo sono 2/3 per ripartizione supplementare e 1/3 per la ripartizione finale.

Ripartizione supplementare

La dichiarazione deve pervenirci al più tardi il 30 giugno del secondo anno successivo all’utilizzazione in questione.

Gli artisti che non hanno provveduto ad inviare le proprie dichiarazioni entro i termini sopra indicati e che pertanto non hanno preso parte alla ripartizione ordinaria, possono far valere una partecipazione alle riserve accantonateinoltrando le loro dichiarazioni entro il 30 giugno del decondo anno successivo all’utilizzazione. Sonoescluse ulteriori pretese.

Esempio: La prestazione si é svolta nel 2022 e è andata dimenticata durante la dichiarazione per la ripartizione ordinaria o è stata conosciuta successivamente. Quest’ultima può essere dichiarata ulteriormente entro il 30.06.2024.

Ripartizione finale

La dichiarazione deve pervenirci al più tardi il 30 giugno del sesto anno successivo all’utilizzazione in questione.

Gli artisti che non hanno provvenduto ad inviare le proprie dichiarazioni entro i termini sopraindicati e che pertanto non hanno preso parte né alla ripartizione ordinaria né alla ripartizione supplementare possono far valere una partecipazione alle riserve accantonate inoltrando le loro dichiarazioni entro il 30 giugno del seste anno successivo all’utilizzazione. Sono escluse ulteriori pretese.

Esempio: La prestazione si è svolta nel 2018 eè andata dimenticata durante la dichiarazione per a ripartizione ordinaria e la ripartizione supplementare o è stata conosciuta successivamente. Quest’ultima può essere dichiarata ulteriormente entro il 30.06.2024.

Fatturazione

Ripartizione ordinaria

La verifica e fatturazione avvengono entro dicembre dell’anno successivo.

Esempio: Le prestazioni del 2023 saranno verificate nel 2024 e la fatturazione avverrà nel dicembre 2024.

Ripartizione supplementare

La verifica e fatturazione avvengono entro dicembre del secondo anno successivo.

Esempio: Le prestazioni del 2022 saranno verificate nel 2024 e la fatturazione avverrà nel dicembre 2024.

Ripartizione finale

La verifica e fatturazione avvengono entro dicembre del seste anno successivo.

Esempio: Le prestazioni del 2018 saranno verificate nel 2024 e la fatturazione avverrà nel dicembre 2024.

Paesi e trasmettitori

Paesi

Phono (Radio)

Svizzera
Germania
Francia
Austria
Paesi Bassi
Svezia
Irlanda
Slovacchia
Repubblica Ceca
Ungheria
Croazia
Lituania
Grecia
Uruguay

Audiovisivo (TV)

Svizzera
Germania
Francia
Austria
Paesi Bassi

Transmettitori

Prestazioni di attori e speaker

Ho preso parte ad un film come attore/attrice. Come devo dichiararlo?

È sufficiente notificare a SWISSPERFORM di quale film si tratta e in quale ruolo vi ha preso parte. Per farlo deve compilare il formulario online. Se ha preso parte ad una serie è importante indicare l’episodio/la puntata. Non è necessario indicare le date della trasmissione, perché sono indicate nelle dichiarazioni di diffusione.

Ho doppiato un film (vale anche per le serie). Qual è il formulario da compilare?

Le prestazioni dei doppiatori nei film e nelle serie vengono conteggiate da SWISSPERFORM. Deve dichiarare a SWISSPERFORM di quale film si tratta e in quale ruolo ha doppiato. Per farlo deve compilare il formulario online. Se ha preso parte ad una serie è importante indicare l’episodio/la puntata. Non è necessario indicare le date della trasmissione, perché sono indicate nelle dichiarazioni di diffusione.

Ho doppiato un film d’animazione. Come lo dichiaro?

In genere i film d’animazione vengono conteggiati dalla Cooperativa degli artisti interpreti. Occorre dichiarare alla Cooperativa degli artisti interpreti, di quale film d’animazione si tratta e in quale ruolo ha doppiato oppure parlato. Per farlo, deve compilare il formulario online. Se ha preso parte ad una serie di cartoni animati è importante indicare l’episodio/la puntata.

Ho fatto uno sketch in uno show televisivo. In quale categoria di prestazione rientra?

Lo sketch è una prestazione da attore che può essere dichiarata alla Cooperativa degli artisti interpreti mediante il formulario online. Lo stesso vale per le prestazioni artistiche di singoli artisti/artiste oppure di gruppi appartenenti ai generi musica, teatro, cabaret o danza. Lo sketch tuttavia è solo una parte di una trasmissione e la sua durata di emissione non è quella dell’intero show televisivo, ma solo quella dello sketch. Si prega di indicare i minuti esatti della prestazione.

Ho fatto lo/la speaker in un film documentario. Come devo dichiararlo?

Le prestazioni degli speaker nei film documentario oppure nei contributi a carattere di film documentario possono essere dichiarate alla Cooperativa degli artisti interpreti. Per farlo utilizzare il formulario online.

NON possono essere dichiarate:

  • prestazioni degli speaker in programmi d’attualità televisivi, reportage o altri formati di trasmissione simili
  • prestazioni degli speaker nei notiziari e nei programmi di informazione
  • prestazioni degli speaker nelle trasmissioni pubblicitarie di lunga durata
  • prestazioni dei moderatori in generale
  • interviste e talk show

Prestazioni musicali, teatro, cabaret, danza

Un concerto della mia band (vale anche per rappresentazioni di produzioni di teatro, cabaret oppure danza) è stato registrato e trasmesso in TV. Come devo procedere?

In questo caso si tratta della registrazione e della diffusione di un evento dal vivo che può essere dichiarato alla Cooperativa degli artisti interpreti mediante il formulario online. Chieda al produttore della trasmissione quando e dove il concerto verrà o è stato trasmesso (ad es. «8×15, Potzmusig, Openair Gampel etc.»). Si prega di indicare i minuti esatti dell’esecuzione. Non si tratta della durata complessiva della trasmissione.

Pubblicità

Ho fatto uno sketch per uno spot pubblicitario. È da considerare uno show oppure una pubblicità?

Le rappresentazioni artistiche all’interno di uno spot pubblicitario devono essere dichiarate tramite il formulario online come spot televisivo. Questo vale anche per gli estratti di concerti, produzioni di danza, cabaret e teatro, che vengono utilizzati per gli spot pubblicitari.

Ho fatto una sigla o uno spot televisivo. Cosa devo fare?

Utilizzi il formulario online. Inserisca nei relativi campi quanti spot/jingle sono stati prodotti, presso chi e quando. In questo caso le date di diffusione non sono necessarie.

Ho doppiato uno spot pubblicitario. In questo caso valgono le medesime condizioni del doppiaggio di un film/una serie/un film d’animazione? (vedi sopra)

Utilizzi il formulario online per gli spot televisivi. Nei relativi campi deve indicare quanti spot/jingle sono stati prodotti, presso chi e quando e deve selezionare la funzione «speaker». In questo caso le date di diffusione non sono necessarie.

Colonne sonore

Ho realizzato la colonna sonora di un lungometraggio. E adesso?

La musica sulla traccia sonora di supporti audiovisivi (score music), la musica da supporti audio commerciali sulla traccia sonora di supporti audiovisivi e la musica da supporti audio non commerciali sulla traccia sonora di supporti audiovisivi (library music) può essere dichiarata alla Cooperativa degli artisti interpreti. Per farlo deve compilare il formulario online. Questo vale anche per la musica di spot televisivi, jingle, etc.

Il film al quale ho partecipato come musicista non è stato ancora trasmesso. Posso dichiararlo ugualmente?

Anche se il film non è ancora stato trasmesso alla TV, lei può comunque dichiarare la sua prestazione e noi la inseriremo in una banca dati. Presumibilmente il film andrà in onda alla televisione solo tra mesi oppure anni, e lei può tuttavia non essere al corrente della sua trasmissione. In collaborazione con SUISSIMAGE tutti gli anni vengono tracciate le messe in onda dei film e le relative diffusioni vengono conteggiate automaticamente.

La mia musica da un supporto audio è stata utilizzata in una produzione televisiva come musica di sottofondo. Cosa devo fare?

La musica da supporti audio commerciali, che viene utilizzata in una produzione audiovisiva, può essere dichiarata alla Cooperativa degli artisti interpreti. Per farlo deve compilare il formulario online. Nel caso in cui lei sia contemporaneamente compositore (autore) ed interprete può inviarci come prove anche gli elenchi della SUISA.

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